PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI E DELLE COMPETIZIONI
SPORTIVE INDIVIDUALI E DI GRUPPO PER TUTTE LE CATEGORIE AGONISTICHE E
NON DI OGNI SPECIALITA’ NONCHE’ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ MOTORIA
E SPORTIVA E DELLE CONNESSE ATTIVITA’ FORMATIVE NEL RISPETTO DELLA ATTUALE NORMATIVA EMERGENZIALE
PREMESSA Si specifica che il protocollo in oggetto, ai fini della sua corretta applicazione, fa espresso riferimento, nelle sue linee di principio generali, al rispetto di quanto contenuto nel DPCM del 02 marzo 2021, la cui validità è stata prorogata al 31 luglio 2021, nonché nel D.L. 22 Aprile 2021 n. 52 e del successivo D.L. n. 65 del 18 maggio 2021, nonché alle Linee Guida per l’attività sportiva di base e all’attività motoria in genere del 7 maggio 2021, redatte a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport, ed a tutte le ordinanze del ministero della Salute emanate ed attualmente in vigore. Tali dispositivi legislativi, che sono ovviamente suscettibili di aggiornamenti alla luce dell’evolversi della situazione pandemica in base alle eventuali nuove disposizioni di ulteriori Decreti (cosiddetti emanandi), riportano specifici contenuti sia per quanto riguarda la tipologia di attività sportiva che può essere svolta, sia per quanto riguarda gli ambiti di svolgimento in assoluto ed in relazione al cosiddetto colore delle Regioni e Provincie autonome. A tal fine si ritiene opportuno in primo luogo integralmente riportare quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 relativamente agli articoli e relativi commi di specifico interesse.
Art. 17 (Attività motoria e attività sportiva)
comma 1. E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate o parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per soggetti minorenni o per persone non autosufficienti
comma 2. Sono sospese le attività di piscine (fino al 15 maggio), palestre (fino al 1 giugno), centri natatori, centri benessere e centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici o privati, sono consentite sempre nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento…,omissis….. fermo restando il divieto di utilizzo degli spogliatoi interni a detti circoli. Sono altresì consentite le attività di piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e centri termali per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione …..omissis.
comma 3. ….omissis…..
Art. 18 (Competizioni sportive di interesse nazionale)
comma 1) Sono consentiti solo gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza presenza di pubblico ( sulle modifiche introdotte per la presenza di pubblico si veda il successivo capitolo). Le sessioni di allenamento degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, ed Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
comma 2) La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che hanno soggiornato o transitato all’estero nei 14 giorni precedenti è consentita nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51.
Nel merito di quanto previsto al suddetto comma 2 dell’articolo 18 (Capo III del DPCM del 2 marzo 2021) si rimanda al capo VI del medesimo DPCM che prevede: all’articolo 49 le “Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero”; all’articolo 50 “gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero” ed all’articolo 51 “La sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero”.
Tali disposizioni sono state peraltro continuamente integrate con varie e successive ordinanze del Ministero della Salute, che disciplinano le restrizioni per l’ingresso in Italia. Nel merito, dati i continui e repentini aggiornamenti, è tassativamente necessario far riferimento alle Ordinanze stesse ed agli specifici file, recanti le disposizioni per restrizioni per l’ingresso in Italia, pubblicati sul sito federale.
Tutti i suddetti documenti sono infatti pubblicati sulla home page del sito federale nell’apposita sezione DPCM, Ordinanze Ministero della Salute, Protocolli sanitari e Linee guida sotto la voce Ordinanze Ministero della Salute. Nello specifico è comunque consigliabile consultare sempre direttamente i siti del Ministero degli esteri e della Cooperazione Internazionale, sia in quanto i casi specifici sono molto differenti tra loro, sia in quanto le normative stesse sono sempre aggiornate real time, potendo riportare repentine variazioni dei dispositivi legislativi stessi, prima che le stesse possano essere oggetto di pubblicazione sul sito federale. Di seguito si riportano i link per questo specifico interesse.
https://www.esteri.it/mae/it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
Si segnala che all’interno del primo link è anche presente un apposito link per modello di autodichiarazione giustificativa, relativo alla normativa anti-covid, da compilare per il rientro dall’estero.
DISPOSIZIONI GENERALI
In base a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 18, tutte le gare del calendario FCI, risultanti nell’elenco approvato dal CONI, possono essere svolte purché in assenza di pubblico e ciò almeno sino al 31 maggio 2021. (La presenza di pubblico è stata, infatti, successivamente introdotta dal D.L. n. 65 del 18 Maggio 2021 di cui a seguire). Per quanto sopra si precisa che le manifestazioni che potranno tenersi sotto l’egida della FCI sono rinvenibili al seguente link: https://www.federciclismo.it/it/infopage/eventi-e-competizioni-dilivello-agonistico-riconosciuti-di-preminente/0874fc3a-3512-42f9-9bba-8c38dc5bb4ff/ a cui rinvia lo stesso sito del CONI.
Per quanto riguarda le categorie non agonistiche, a seguito di quanto contenuto nell’art. 5 dell’ultimo D.L. n. 65 del 18 maggio 2021, in zona gialla è possibile anche lo svolgimento di eventi e competizioni non agonistiche ma senza la presenza di pubblico. Ciò almeno sino almeno al 31 maggio (successivamente a tale data per la presenza di pubblico si veda il paragrafo successivo). Tali eventi e competizioni dovranno svolgersi nel rispetto del Protocollo di contrasto al Covid-19 adottato per la specifica disciplina sportiva.
Per la FCI, pertanto, oltre le deroghe già previste per le Zone Bianche dal Capo II articolo 7 del DPCM del 2 marzo 2021, sono attualmente consentite anche in zona gialla eventi e competizioni per le categorie giovanissimi e per le categorie non agonistiche del settore amatoriale (ciclo sportivi e cicloturisti) in base alla deroga introdotta con il D.L. n. 65 del 18 maggio 2021. Con riguardo alla presenza di pubblico si evidenzia che la stessa era stata inizialmente prevista dal D.L. 22 Aprile 2021 n. 52, a far data dal 1 giugno 2021 limitatamente alla zona gialla ed agli eventi e competizioni di interesse nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del suddetto Decreto.
Al comma 2 dell’art. 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi) si stabiliva infatti che; “a partire dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sarà possibile la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, con posti a sedere preassegnati e assicurando il distanziamento interpersonale. La capienza consentita non può superare il 25% della massima prevista (e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso).
In zona gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport”.
Successivamente, con il DL 18 Maggio 2021 n. 65, art. 5, la possibilità della presenza di pubblico è stata estesa, sempre limitatamente alla zona gialla, a tutte le competizioni a partire dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso. La presenza di pubblico dovrà rispettare quanto indicato dalle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla normative e dalle linee guida, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico. Sempre per quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 18 del DPCM del 02 marzo 2021 tutte le sessioni di allenamento degli atleti agonisti, professionisti e non, per la preparazione alle competizioni sono altresì possibili all’aperto, purché in assenza di pubblico o negli impianti sportivi (velodromi, ciclodromi, etc) utilizzati a porte chiuse, ovvero in assenza di pubblico. Il tutto nel rispetto del presente protocollo di riferimento della FCI. Tali disposizioni tutte, fatte salve, come detto, le deroghe previste per le Zone Bianche per come declinato dal Capo II articolo 7 del DPCM del 02 marzo 2021, nonché per le zone gialle dal D.L. del 18 maggio 2021, si applicano indistintamente alle zone arancioni ed arancione rafforzato, mentre per le zone rosse è necessario attenersi, per l’attività motoria e sportiva, a quanto previsto dall’articolo 41 del Capo V del DPCM del 02 marzo 2021 (commi 1 e 2).
Art. 41 (Attività motoria e attività sportiva)
comma 1) Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva.
comma 2) È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno 1 metro da ogni altra persona e con l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto e in forma individuale. Ciò premesso, al fine di una più semplice declinazione e lettura di quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra richiamate e di rendere più chiare le diverse variabili relative alle attività permesse si rimanda allo specchietto riassuntivo per fasce di colore e categorie agonistiche e non agonistiche che, allegato al presente protocollo (allegato 1), è pubblicato sulla home page del sito federale nella “finestra” DPCM, Protocolli e Linee guida. Tutti i dispositivi legislativi sopra richiamati, nonché quelli precedentemente emanati, vanno letti come dispositivi in continua evoluzione rappresentando gli stessi la conseguenza della presa d’atto real time dell’andamento della situazione epidemiologica italiana. E’ evidente che tali norme potranno essere modificate da successivi emanandi Decreti di cui si prenderà prontamente atto dandone adeguata e tempestiva informativa. Affinché tali normative rappresentino la base per la stesura di un Protocollo sanitario federale in grado di coniugare la tutela della salute con la possibilità concreta dello svolgimento dell’attività consentita, si può in premessa considerare, che se da un lato si è assistito nei mesi passati ad una evidente recrudescenza della malattia, rispetto all’estate 2020, d’altro lato non si può non tener conto che, anche grazie all’importante avvio della campagna vaccinale, si è verificata una progressiva riduzione dei contagi con l’auspicio del progressivo evolversi di una tragica pandemia verso una condizione di tipo endemico. Sulla base di tali premesse e del fatto che nel nostro sport esistono anche Protocolli internazionali da rispettare è possibile emanare, come di seguito esposto, specifiche disposizioni vincolanti, nonché raccomandazioni nell’ambito di un Protocollo sanitario federale univoco, applicabile alle categorie agonistiche di ogni specialità, nonché agli eventi e competizioni per le categorie non agonistiche nell’ambito delle deroghe previste per le Zone Bianche, per come declinato dal Capo II articolo 7 del DPCM del 02 marzo 2021, nonché delle deroghe previste per le zone gialle dal D.L. n.65 del 18 maggio 2021
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
1) In prima istanza va segnalato come l’attività sportiva, nonché motoria, di ogni tipo è da ritenersi tassativamente interdetta per le seguenti categorie di soggetti:
a) atleti che abbiamo contratto il COVID-19 e abbiano la malattia in corso (tampone positivo) anche se totalmente asintomatici. Tali soggetti sono tenuti ad avvisare il Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta e ad allertare l’Unità sanitaria locale territorialmente competente. Per tali soggetti è previsto l’isolamento immediato e fino a guarigione avvenuta, attestata dalla negativizzazione del tampone (molecolare). L’isolamento deve essere minimo di 10 giorni al termine dei quali, se il soggetto è asintomatico da almeno 3 giorni è possibile effettuare il tampone. Se il tampone è negativo il soggetto è da considerarsi guarito.
In caso di variante accertata dall’esame di laboratorio l’isolamento minimo passa da 10 a 14 giorni allo scadere dei quali se il soggetto è asintomatico da 3 giorni può essere effettuato il tampone. Se il tampone (molecolare) è negativo il soggetto è da considerarsi guarito.
Per quanto normato dal presente Protocollo i tempi sopra richiamati sono da considerarsi tempi minimi, nel senso che, passati tali termini, a prescindere dall’assenza di sintomatologia, se il tampone (molecolare) continua ad essere positivo bisogna attenderne la negativizzazione per attestare la guarigione;
b) atleti che abbiano anche uno dei seguenti sintomi riferibili al virus, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia. Tali atleti devono essere sottoposti ad isolamento immediato fino ad esecuzione di tampone diagnostico. Se il tampone (molecolare) è positivo rientrano nella casistica prevista al punto precedente;
c) atleti che abbiano una anamnesi positiva per contatti con soggetti che siano risultati positivi al Covid anche se asintomatici (familiari, conoscenti, atleti, DS, componenti team societario etc.). Tali soggetti, appena venuti a conoscenza del contatto devono sottoporsi ad isolamento immediato. Se asintomatici non è obbligatoria l’esecuzione di tampone e dopo 14 giorni possono comunque uscire dall’isolamento anche senza effettuazione di tampone. Tuttavia se asintomatici possono terminare l’isolamento dopo 10 giorni se effettuano il tampone (molecolare o antigenico) e questo risulta negativo. Tale possibilità è fortemente raccomandata per motivi di opportuna sicurezza. Tutti i soggetti di cui al presente punto che dovessero sviluppare sintomi e/o risultare positivi al tampone rientrano nella casistica di cui ai commi a e b.
2) Tutti i tamponi, siano essi molecolari o antigenici, vanno obbligatoriamente eseguiti presso strutture laboratoristiche che siano in grado di assolvere all’obbligo di comunicazione dell’esito alle Autorità sanitarie competenti, sia a fini statistici di monitoraggio della situazione epidemica, sia per contact tracking.
3) Per gli atleti dilettanti di cui ai commi a e b del punto 1, anche se in possesso di certificazione in corso di validità, ai fini della ripresa dell’attività, si rimanda al protocollo sanitario per come specificato nella nota del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021, allegata al presente protocollo (allegato 2), avente per oggetto “idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti ed in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 anche in assenza di diagnosi di SARS-COV-2 biologicamente accertata con effettuazione di tampone (molecolare)”. Il protocollo per la ripresa dell’attività di cui alla suddetta nota prevede che venga osservato un periodo di riposo di 30 giorni al termine del quale l’atleta deve sottoporsi a visita medico sportiva con esecuzione degli esami indicati, oltre quelli eventualmente ritenuti necessari dal medico certificatore, a seguito della quale potrà essere rilasciato un nuovo certificato, se il precedente è scaduto, o l’attestato di return to play, se l’atleta è ancora in possesso di certificato in corso di validità.
Nel merito di tale nota va segnalato che relativamente alle tempistiche indicate (30 giorni) per la ripresa dell’attività, dopo l’avvenuta guarigione, per i soggetti che abbiano avuto la malattia da asintomatica a moderata, per come declinato nella nota, le tempistiche stesse possono essere, se necessario, rese più brevi sottoponendo gli atleti agli accertamenti previsti per i professionisti dal protocollo della FMSI di cui all’allegato 4 delle Linee guida ministeriali del 4 maggio 2020 ed allegato al presente protocollo (allegato 3).
Sempre nel merito di tale nota va altresì segnalato, anche in considerazione dei riferimenti presenti nella lettera di introduzione presente nella medesima, che quanto previsto è da ritenersi indicazione opportuna, tanto per il medico certificatore quanto per le tempistiche di ripresa dell’attività sportiva, anche nella fattispecie della certificazione per attività non agonistica.
Sempre la suddetta nota ministeriale, per gli atleti asintomatici di cui al comma c del punto 1, che hanno osservato l’obbligo di quarantena di 14 giorni e non si sono sottoposti a tampone diagnostico, prevede che gli stessi debbano considerarsi appartenere alla casistica degli atleti Covid-19 negativi o asintomatici non testati per i quali si deve procedere a visita di idoneità nel rispetto della scadenza naturale della precedente certificazione in loro possesso.
4) Per gli atleti professionisti è invece necessario far riferimento al protocollo della FMSI di cui all’allegato 4 delle Linee guida ministeriali del 4 maggio 2020 ed allegato al presente protocollo (allegato 3).
5) A prescindere dalle casistiche sopra richiamate tutti gli atleti, ai fini della partecipazione alle competizioni, devono comunque essere in possesso, a seconda delle categorie di appartenenza, di certificazione agonistica o non agonistica in corso di validità, rilasciate secondo quanto previsto per il ciclismo dai DM del 18 febbraio 1982 (certificazione agonistica), del 24 marzo 2013 e successivo DM del 8 agosto 2014 (certificazione non agonistica), DM del 4 marzo 1993 (certificazione agonistica per atleti disabili).
Gli atleti professionisti dovranno essere altresì in regola con quanto previsto dalla Legge 91 del 1981 sul professionismo sportivo e con quanto previsto dal DM del 13 marzo 1995 recante norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ED ALLENAMENTI
1) Per la partecipazione alle competizioni internazionali in data 29 marzo 2021 è stato aggiornato il protocollo UCI obbligatorio per le gare su strada del calendario WorldTour, Women’s Wourld Tour e ProSeries. Tale protocollo, obbligatorio anche per la partecipazione ai Campionati Europei e Mondiali degli atleti appartenenti alle categorie internazionali (Junior, U23, Elite, Professionisti, Donne Junior e Donne Elite) è pubblicato e consultabile in Italiano sulla home page del sito federale nella “finestra” DPCM, Protocolli e Linee guida sotto la voce Protocolli UCI.
Tale protocollo, che non si discosta in modo significativo da quello del luglio 2020, prevede, per la partecipazione alle competizioni di un giorno, l’effettuazione preventiva di un doppio tampone molecolare a 6 e 3 giorni prima delle gare, il cui esito deve ovviamente essere negativo, oltre all’effettuazione di un questionario clinico da redigersi a cura del medico responsabile degli atleti, sia nei 5 giorni antecedenti la gara che, giornalmente, durante la stessa.
L’obiettivo dell’effettuazione dei tamponi preventivi, tutti molecolari, è quello di creare la cosiddetta “bolla” di squadra e, conseguentemente, di “gruppo”.
L’effettuazione del secondo tampone ha validità per i 10 giorni successivi, passati i quali va effettuato un nuovo singolo tampone. Se però l’intervallo tra una gara e la successiva supera i 14 giorni bisogna ripetere il doppio tampone a 6 e 3 giorni prima.
Per le gare a tappe, anche se le medesime seguono quelle di un giorno, valgono in sintesi le medesime regole a meno che non si tratti di gare di durata superiore a 10 giorni. In tali casi è necessario prevedere tamponi intermedi, anche antigenici, a cura degli organizzatori che si raccomanda di eseguire nei giorni di riposo programmati.
Tale protocollo torna a specificare che comunque le norme e le leggi locali, regionali e nazionali prevalgono, in aggiunta, sui requisiti e raccomandazioni in esso contenuti che comunque vanno in ogni caso rispettati.
E’ opportuno ricordare che il nuovo Protocollo UCI torna altresì anche a specificare che: “il processo di adattamento delle condizioni per l’organizzazione di eventi sportivi fa parte di una strategia generale di riduzione del rischio, riconoscendo tuttavia che i rischi di infezione possono non essere del tutto esclusi”.
Il protocollo UCI prevede anche la presenza di un coordinatore Covid (Medico Covid) identificato dall’organizzazione, esperto in malattie infettive ed in costante coordinamento con le autorità sanitarie locali, nazionali ed internazionali per aggiornamenti ed adempimenti eventuali. Sempre nel protocollo UCI è segnalato che l’essere stati vaccinati non esime i soggetti dall’effettuazione dei tamponi, dal rispetto del distanziamento e dall’uso dei DPI. Tale misura, che è da considerarsi obbligatoria anche per quanto di seguito riportato in merito alle successive disposizioni federali specifiche, potrà essere rivista solo quando saranno pubblicati risultati convincenti che confermino, in modo inequivocabile, gli effetti dei vaccini sulla prevenzione della trasmissione virale.
2) Anche per la partecipazione alle gare su strada di classe 1 e 2 e per la Coppa delle Nazioni UCI il Protocollo è stato aggiornato è stato aggiornato al 29 marzo 2021 ed è stato pubblicato e consultabile in Italiano sulla home page del sito federale nella “finestra” DPCM, Protocolli e Linee guida sotto la voce Protocolli UCI.
Tale protocollo nella sostanza generale riporta quanto previsto dal protocollo per le gare world tour (punto 1), con la differenza però, fermo restando il resto, di prevedere l’effettuazione di un solo tampone molecolare preventivo 72 ore prima dell’evento.
Come nel protocollo di cui al punto 1, nel caso di più gare di un giorno sarà richiesto un ulteriore tampone molecolare, qualora il tampone precedente sia stato condotto oltre 10 giorni prima dell’Evento successivo, tampone che dovrà essere eseguito non oltre le 72 ore prima dell’Evento successivo.
Inoltre se 14 o più giorni separano 2 gare di un giorno, un nuovo tampone molecolare deve essere effettuato non oltre 72 ore prima dell’Evento.
Nelle gare a tappe della durata di più di 7 giorni è necessario organizzare nel corso della manifestazione un tampone intermedio al fine di rilevare eventuali portatori asintomatici. Tale tampone può essere effettuato sulla base di test rapido antigenico.
3) Sempre da parte dell’UCI sono stati aggiornati anche i protocolli internazionali relativi al BMX ed al Paraciclismo. Tali Protocolli, consultabili sempre nelle home page del sito federale nella “finestra” DPCM, Protocolli e Linee guida sotto la voce Protocolli UCI, non recano novità di rilievo fatta eccezione per il Protocollo del Paraciclismo ove è previsto che per gare che si succedono non vale la regola dei 10 giorni per la validità di durata del tampone effettuato ma il tampone stesso (molecolare) va ripetuto, non oltre le 72 ore prima, sempre prima di ogni evento anche se questo è previsto entro i 10 giorni.
4) Con riferimento ai protocolli UCI di cui ai punti 1 e 2, dal luglio 2020 la FCI ha preso in carico la gestione diretta per la programmazione ed effettuazione dei tamponi molecolari preventivi per le rappresentative nazionali partecipanti a tali gare, mentre le società si sono attivate in modo autonomo. Tale presa in carico, per tempistiche, non è stata normata nel protocollo federale precedente ma, divenuta prassi obbligatoria, sia per gli aspetti teorici che per le ricadute pratiche, anche di ordine economico, è da ritenersi obbligatoriamente normata dal protocollo attuale.
5) Con riferimento al protocollo UCI per classi 1 e 2, di cui al punto 2, che prevede l’effettuazione di un solo tampone molecolare preventivo a 72 ore, nel corso della passata stagione agonistica, a seguito di valutazione di opportunità sanitaria per la creazione della cosiddetta “bolla” di squadra, l’esecuzione del tampone molecolare è stata resa obbligatoria e presa in carico dalla FCI per tutte le rappresentative nazionali partecipanti alle gare anche al di fuori dei protocolli UCI, nonché per i raduni della durata di più di un giorno al fine di consentire il pernottamento in camere condivise.
Tale prassi non contemplata, per tempistiche, nel precedente protocollo, sia per gli aspetti teorici che per le ricadute pratiche anche di ordine economico, è da ritenersi obbligatoriamente normata dal protocollo attuale.
6) Per quanto previsto al precedente punto, in base alle attuali evidenze scientifiche, si può optare per tamponi preventivi non solo molecolari ma anche antigenici rapidi da effettuarsi non oltre le 48 ore precedenti la manifestazione, purché nell’obbligatorio rispetto della loro esecuzione presso strutture laboratoristiche, da intendersi anche come farmacie “accreditate”, che siano in grado di assolvere all’obbligo di comunicazione dell’esito alle Autorità sanitarie competenti, sia a fini statistici di monitoraggio della situazione epidemica, sia per contact tracking. Nel merito dei tamponi antigenici rapidi va tuttavia segnalato che potendo gli stessi dare falsi positivi, che necessitano di successiva conferma con tampone molecolare, se si opta per l’antigenico rapido è necessario calcolare la tempistica per questa fattispecie onde evitare di inibire la partecipazione alle gare o raduni di soggetti che potrebbero risultare non affetti da Covid.
7) Nel merito della creazione della “bolla” di squadra, per come normato ai punti precedenti, va segnalato che la stessa risulta essenziale anche ai fini degli spostamenti con i mezzi di trasporto in dotazione alle squadre nazionali, alle rappresentative regionali ed alle società. In assenza della bolla vale infatti quanto disposto dalla legislazione vigente che richiama al rispetto delle misure di precauzione previste per il trasporto non di linea, ovvero la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo però in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
8) Per quanto ai punti precedenti l’obbligo di effettuazione dei tamponi è evidentemente da intendersi esteso agli atleti, ai tecnici ed a tutti i componenti dei team partecipanti agli eventi sopra richiamati. 9) Ad eccezione di quanto espressamente normato nei procedenti punti da 1 a 8 del presente paragrafo, premesso che le attuali disposizioni legislative (comma 1 dell’articolo 18 del DPCM del 02 marzo 2021) consentono, per gli sport individuali e di squadra, lo svolgimento sia al chiuso che all’aperto, di eventi, competizioni ed allenamenti per tutte le categorie agonistiche per come indicate dalle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, e riconosciute con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, ed Enti di promozione sportiva, nonché di eventi e competizioni per le categorie non agonistiche in Zona Bianca a Gialla in base alle deroghe previste per le Zone Bianche già dal Capo II articolo 7 del DPCM del 02 marzo 2021, e per le zone gialle dal D.L n.65 del 18 maggio 2021,si dispone che l’obbligo dell’effettuazione dei tamponi, non sia previsto come obbligatorio dal presente protocollo per:
a) la partecipazione delle squadre nazionali agli allenamenti di un giorno o agli allenamenti di più giorni che non prevedano pernottamenti;
b) la partecipazione delle società e delle rappresentative regionali alle gare nazionali e regionali di un giorno o a tappe, per nessuna categoria, a meno che tale obbligo non scaturisca dai protocolli UCI.
Per la partecipazione agli eventi di cui ai commi a e b del presente punto 9 tutti gli atleti e componenti il team (DS, tecnici, .
allenatori etc.) dovranno obbligatoriamente compilare una autocertificazione conforme al modello in allegato al presente protocollo (allegato 4). Tale modello andrà consegnato alla persona individuata dall’organizzatore della gara, dal responsabile del sito di allenamento o dal responsabile dell’allenamento, secondo quanto normato dall’allegato 5 del presente protocollo di cui al successivo capoverso
A tutela della FCI ed in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera del CONI del 19 gennaio 2021 (allegato 6), con particolare riferimento al richiamato rispetto dei protocolli specifici emanati delle FSN/DSA/EPS, si dispone infatti che una autocertificazione dovrà essere obbligatoriamente compilata anche dagli organizzatori, dai gestori dei siti di allenamento o dai responsabili, per convocazione, degli allenamenti, secondo il modello in allegato al presente protocollo (allegato 5). Per quanto previsto dai commi a e b del presente punto 11, in aggiunta alla obbligatoria compilazione delle autocertificazioni di cui agli allegati 4 e 5 del presente protocollo, si riconosce autonoma facoltà degli organizzatori di gare di emettere protocolli personalizzati, comunque non oltre l’ambito di quanto previsto dai punti da 2 a 10 del presente paragrafo, che le società sono obbligate a rispettare.
Per quanto al capoverso precedente analoga autonomia, nei termini indicati, si riconosce alle singole società.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE DEI SITI DI GARA E DI ALLENAMENTI
Per tali disposizioni, disciplinate dagli allegati successivamente richiamati, va segnalato che le leggi vigenti, anche in osservanza alle indicazioni fornite dalle Linee Guida per l’attività sportiva di base e all’attività motoria in genere del 7 maggio 2021, redatte a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport ai sensi del D.L. del 22 Aprile 201 n. 52 ed alla già citata delibera del CONI del 19 gennaio 2021, prevedono che le FSN/DSA/EPS sono chiamate ad assicurare che gli eventi e le competizioni sia di livello agonistico e di preminente interesse nazionale,sia di livello non agonistico ove consentito, svolte all’interno di impianti sportivi, ovvero all’aperto, al pari delle sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, vengano organizzati nel rispetto di precise ed efficaci misure di carattere sanitario e non atte a prevenire nel modo migliore possibile il rischio epidemiologico di contagio per Covid-19. In tale ambito, prima di entrare nello specifico, si ritiene pertanto opportuno richiamare tutti gli addetti ai lavori al rispetto di alcune obblighi di carattere generale.
L’accesso ai siti di gara e di allenamento deve obbligatoriamente prevedere l’utilizzo di termo scanner per l’accesso alle zone gialle e verdi. L’accesso a tali zone deve essere obbligatoriamente interdetto a chi manifesta T corporea superiore a 37,5°.
E’ attualmente interdetta la possibilità di accesso agli spogliatoi ed alle docce.
Per le gare è obbligatoria l’identificazione da parte dell’organizzazione di un Comitato anti contagio formato da un referente e da personale (nel numero individuato dal Referente) che controlli i varchi d’ingresso ed illustri i comportamenti e le misure di prevenzione da rispettare all’interno del sito di gara.
Il Comitato adempie all’obbligo di tutela alla salute e sicurezza mediante l’applicazione, l’adozione ed il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel presente Protocollo sanitario. La nomina del referente e dei componenti del suddetto Comitato deve avvenire solo nell’ambito di chi ha effettuato il corso di formazione obbligatorio. Tale corso, della durata di 1 ora, è disponibile on line sul portale www.formazionefederciclismo.it ed è gratuito.
Tutti i componenti del Comitato devono essere maggiorenni. All’atto della registrazione al corso è obbligatorio indicare la tessera federale in corso di validità, pena la non validità dell’attestato. Al termine del corso sarà possibile scaricare un attestato di partecipazione che deve essere stampato e consegnato alla Giuria della manifestazione o allegato alla documentazione per l’approvazione della manifestazione stessa, per gli eventi dove non è prevista la Giuria. La responsabilità della consegna degli attestati è della società organizzatrice, nell’ambito del quadro generale riferito alle organizzazioni.
Sia per quanto riguarda le gare che gli allenamenti è tassativamente obbligatorio che gli organizzatori e i responsabili del sito di allenamento o i responsabili dell’allenamento prevedano la disponibilità di una location dove prontamente isolare soggetti che possano manifestare, durante la manifestazione, sintomi riferibili al Covid -19.
Sia per quanto riguarda le gare che gli allenamenti è tassativamente obbligatorio per tutti rispettare le norme di distanziamento previste ed indossare sempre la mascherina. La stessa può essere tolta solo dagli atleti in zona verde e solo durante la fase di gara.
Per quanto riguarda l’uso della biciletta è raccomandabile un uso esclusivamente personale, procedendo, se del caso, ad efficaci procedure di igienizzazione del mezzo.
Per l’abbigliamento tecnico, nonché per l’uso di, guanti, mascherina ed occhiali + borracce ed eventuali alimenti, l’uso deve essere esclusivamente personale.
Si raccomanda poi di:
a) lavarsi frequentemente le mani e comunque sempre prima dell’attività e nuovamente a fine attività e prima di venire in contatto con qualsiasi cosa diversa dalla propria bicicletta. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi e poi, dopo averle sciacquate accuratamente, vanno asciugate con una salvietta monouso; se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante a base di alcol al 70%;
b) non toccarsi mai occhi, naso e/o bocca con le mani non lavate;
c) coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto – preferibilmente monouso – o con la piega del gomito, non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca;
d) utilizzare sempre borracce o bottigliette personali e non abbandonare mai le stesse dopo l’utilizzo ma eliminarle in appositi contenitori per rifiuti, così come i fazzolettini personali od altro;
e) non scambiare con gli altri atleti indumenti personali quali ad esempio asciugamani. Gli indumenti non devono essere mai lasciati in luoghi condivisi ma mantenuti in borse personali e successivamente lavati ed igienizzati separatamente;
f) iservizi igienici possono essere utilizzati ma vanno sanificati possibilmente ogni volta che vengono utilizzati o comunque il più frequentemente possibile ed almeno 3 volte al giorno.
g) per quanto riguarda la zona bianca in tale zona è consentito l’accesso, nel rispetto delle norme di distanziamento e dell’uso dei DPI, ad un solo accompagnatore per i minori.
Ciò premesso è del tutto evidente che la situazione emergenziale legata al COVID 19 comporta una serie di accortezze, sia nell’organizzazione di un allenamento che di una gara, ed è ormai acclarato che, nell’ambito di tutte le accortezze sopra richiamate, per limitare la diffusione del virus è necessario tenere conto di 3 aspetti fondamentali:
evitare gli assembramenti, garantendo le necessarie distanze interpersonali;
utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI);
detergere frequentemente le mani ed igienizzare i materiali usati in comune.
A margine ed integrazione del presente Protocollo sono state pertanto previste ed inserite 2 distinte e specifiche linee guida (“Allenamenti Gestione del Sito Sportivo” e “Gare linee guida manifestazioni”), entrambe basate sulla suddivisione in 3 zone (Bianca, Gialla e Verde) dell’area interessata sia da una seduta di allenamento (“sito sportivo”) che da una gara. Tale approccio rende più facile evitare gli assembramenti e determinare i comportamenti utili per il contenimento del virus, in particolare:
a) identificando il personale che può accedere alle 3 aree;
b) stabilendo, per ciascuna zona, il numero massimo di persone che possono accedere, tenendo conto dell’area a disposizione e della distanza interpersonale richiesta dalle vigenti normative;
c) definendo i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare ed i comportamenti da seguire in ciascuna zona.
Oltre alle suddette linee guida sono stati prodotti altri due documenti (“Allenamenti-Screening del sito sportivo” e “Gare Screening del sito di gara”) che possano consentire alle società, allegando una piantina dell’area complessiva utilizzata, di poter presentare all’Ente o alle autorità locali, un piano ben definito di procedure per limitare il contagio che può favorire l’autorizzazione allo svolgimento dell’allenamento o della gara da parte delle Autorità territorialmente competenti. Per gli allenamenti è stato poi predisposto un ulteriore documento (“Allenamenti Istruzioni per uso del sito sportivo”) che può essere utilizzato come prontuario sulle norme comportamentali che accompagnatori, tecnici ed atleti devono rispettare all’interno del sito sportivo. In ultimo, al fine di facilitare il compito di chi organizza le gare, è stato realizzato un ultimo documento (“Gare Istruzioni Operative”) che può essere utilizzato come promemoria nella gestione della manifestazione stessa.
Tutti i documenti citati sono da considerarsi come parte integrante del presente protocollo. Tutti i documenti citati prevedono una cartellonistica, sia di carattere generale che relativa alle 3 Zone, che fa parte integrante del suddetto protocollo.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CORSI DI FORMAZIONE
I corsi di formazione della FCI sono necessari per l’ottenimento di una abilitazione sportiva che, a seconda del tipo di corso, consente l’effettuazione di una serie di funzioni di supporto all’attività sportiva degli atleti tesserati (ad esempio l’assistenza a gare ed allenamenti) oppure all’attività di ausilio all’organizzazione delle gare (ad esempio la direzione di corsa, la giuria, il personale addetto alla sicurezza). Non si tratta pertanto di “semplici corsi” fini a se stessi, ma di iter abilitativi che poggiano su attività didattiche di tipo teorico, pratico, nonché tirocini ed esami.
PROVE PRATICHE ED ESAME PRATICO FINALE
Per le esigenze espresse dal Centro Studi della FCI, relativamente alla necessità di completamento e di nuova indizione dei corsi è fatto obbligo, al momento, fare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 25 del DPCM del 2 marzo 2021. Tale articolo, nel ribadire (articolo 1) l’inibizione ai corsi teorici in presenza in aula, nonché gli esami finali teorici in presenza, si ritiene consenta, per come è declinato l’articolo 7, l’effettuazione di “prove pratiche”.
Dette prove pratiche, in molti casi tenute in bicicletta, dovranno essere svolte rigorosamente all’aperto, così come anche nel caso delle lezioni a corpo libero (usualmente svolte in palestra in regime pre-pandemico).
Tutte le suddette attività ed anche gli esami pratici (vedi infra) dovranno avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento e dell’uso dei dispositivi individuali, nonché del rispetto delle misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SarsCov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Ciò premesso, per garantire la sicurezza di tutte le persone interessate, ogni corsista che si recherà nel luogo concordato, non deve presentare sintomi riferibili al Covid-19, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.
Ogni corsista deve essere inoltre consegnare all’istruttore o al responsabile del corso una autodichiarazione di cui al modello allegato al presente protocollo (allegato 7). L’istruttore o altra persona che raccoglie le autodichiarazione le deve conservare per un periodo non inferiore a 14 giorni.
Si dispone che anche l’istruttore debba compilare la suddetta autodichiarazione. La mancata compilazione dell’autodichiarazione non consentirà la partecipazione ai corsi. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività pratica tutti i corsisti, nonché l’istruttore, dovranno arrivare nella zona stabilita muniti di mascherina e già vestiti adeguatamente per la pratica sportiva (compreso casco proprio ad uso esclusivamente personale), in quanto non sarà possibile utilizzare spogliatoi o spazi chiusi per cambiarsi.
L’uso della mascherina si dispone obbligatorio anche durante le prove pratiche, sia per gli istruttori che per i corsisti; La zona d’esame e limitrofa dovrà essere attrezzata per consentire l’osservanza delle seguenti pratiche igieniche essenziali:
– lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso gel disinfettante;
– mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di attività fisica e nel periodo di recupero;
– non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
– starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
– evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
– bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie e borracce ad uso esclusivamente personale;
– gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati.
Le medesime indicazioni si applicano anche alle sessioni di esame pratico di ammissione, laddove previsto, ed esame pratico finale. In tali casi la convocazione degli esaminati sul luogo di esame, rigorosamente all’aperto, dovrà avvenire per fascia oraria in modo da ridurre al minimo il numero di presenze contemporanee.
Il sopracitato comma 7 viene applicato anche alle attività di “tirocinio” previste dalle attuali normativa FCI a valle di ogni corso.
CORSI DI FORMAZIONE IN PRESENZA
In analogia con quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, il quale ha riattivato la didattica in presenza nei limiti stabiliti dallo stesso decreto, i corsi di formazione istituiti dalla FCI potranno svolgersi in presenza nei limiti del 50% degli iscritti e nel rispetto delle norme di distanziamento e dell’uso dei dispositivi individuali, nonché del rispetto delle misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SarsCov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Dovranno, altresì essere rispettate tutte le misure previste nel capitolo precedente relativo alle prove pratiche.
Tutto quanto sopra disposto nelle more auspicabili di una evoluzione normativa specifica delle prossime settimane
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